La normativa europea osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che vieti ai revisori legali dei conti di esercitare qualsiasi attività commerciale, direttamente o per interposta persona, ad eccezione delle attività commerciali accessorie alla professione di esperto contabile. Spetta all’organo del rinvio stabilire se tale normativa sia fondata su motivi di interesse generale che giustificano il divieto e se quest’ultimo sia indispensabile per preservare l’indipendenza e l’obiettività dei revisori legali dei conti. E’ questa la conclusione del 13 giugno 2024 dell’Avvocato Generale alla causa C-368/23.
Sigarette con filtro: obbligo UE di libero accesso alle norme ISO
Con sentenza del 21 aprile 2026 nella causa C‑155/24, la Corte di giustizia UE afferma che quando una direttiva dell’Unione volta alla tutela della salute rinvia a norme internazionali, tali norme devono essere liberamente accessibili. La controversia nasce dalla...


