La normativa europea osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che vieti ai revisori legali dei conti di esercitare qualsiasi attività commerciale, direttamente o per interposta persona, ad eccezione delle attività commerciali accessorie alla professione di esperto contabile. Spetta all’organo del rinvio stabilire se tale normativa sia fondata su motivi di interesse generale che giustificano il divieto e se quest’ultimo sia indispensabile per preservare l’indipendenza e l’obiettività dei revisori legali dei conti. E’ questa la conclusione del 13 giugno 2024 dell’Avvocato Generale alla causa C-368/23.
Statuti di Spa e Srl: dal Notariato i consigli per verificare le clausole dopo la riforma del TUF
In seguito all’introduzione nell’ordinamento del D.Lgs n. 47/2026 (in vigore dal 29 aprile 2026, attuativo della legge n. 21/2024) che ha modificato le norme del Codice civile e del TUF (D.Lgs. n. 58/1998) devono adeguarsi alle nuove regole su governance,...


