La normativa europea osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che vieti ai revisori legali dei conti di esercitare qualsiasi attività commerciale, direttamente o per interposta persona, ad eccezione delle attività commerciali accessorie alla professione di esperto contabile. Spetta all’organo del rinvio stabilire se tale normativa sia fondata su motivi di interesse generale che giustificano il divieto e se quest’ultimo sia indispensabile per preservare l’indipendenza e l’obiettività dei revisori legali dei conti. E’ questa la conclusione del 13 giugno 2024 dell’Avvocato Generale alla causa C-368/23.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...

