La normativa europea osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che vieti ai revisori legali dei conti di esercitare qualsiasi attività commerciale, direttamente o per interposta persona, ad eccezione delle attività commerciali accessorie alla professione di esperto contabile. Spetta all’organo del rinvio stabilire se tale normativa sia fondata su motivi di interesse generale che giustificano il divieto e se quest’ultimo sia indispensabile per preservare l’indipendenza e l’obiettività dei revisori legali dei conti. E’ questa la conclusione del 13 giugno 2024 dell’Avvocato Generale alla causa C-368/23.
Stallo societario del CdM: quali sono le clausole statutarie per superarlo
Lo studio notarile n. 126/2025 recentemente approvato dalla Commissione studi d’impresa del Consiglio Nazionale del Notariato ha analizzato i risvolti degli stalli decisionali nell’organo amministrativo e le possibili clausole per la risoluzione degli stessi. La...


