La normativa europea osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che vieti ai revisori legali dei conti di esercitare qualsiasi attività commerciale, direttamente o per interposta persona, ad eccezione delle attività commerciali accessorie alla professione di esperto contabile. Spetta all’organo del rinvio stabilire se tale normativa sia fondata su motivi di interesse generale che giustificano il divieto e se quest’ultimo sia indispensabile per preservare l’indipendenza e l’obiettività dei revisori legali dei conti. E’ questa la conclusione del 13 giugno 2024 dell’Avvocato Generale alla causa C-368/23.
L’industrial accelerator act istituisce la low carbon label per i prodotti europei
È in arrivo l’industrial accelerator act, il nuovo regolamento UE che si prefigge di riportare la produzione manifatturiera europea ad almeno il 20% del valore aggiunto lordo entro il 2030. l’IAA dovrebbe istituire un'etichetta “low-carbon label” che aiuterebbe le...

