Con la risposta a interpello n. 317 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il ”nuovo regime” agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, a differenza di quello previgente disciplinato dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applica anche nell’ipotesi in cui sia ravvisabile la ”continuità” con una precedente posizione lavorativa assunta in Italia prima dell’espatrio, rilevando tale circostanza solo relativamente al requisito minimo di permanenza all’estero che è più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto.
Prova dell’origine non preferenziale delle merci: i chiarimenti delle Dogane
Con un avviso del 23 ottobre 2026 l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che la DG TAXUD ha reso disponibile una versione aggiornata del documento di domande e risposte al fine di supportare gli operatori e le autorità competenti nell’applicazione del nuovo 59 bis del...


