Nelle conclusioni relative alla causa C-436/24, l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che l’emissione di punti nell’ambito di un programma di fidelizzazione della clientela, concepito in modo tale che un cliente che acquista beni ottiene punti in base all’entità degli acquisti e ha poi il diritto, all’atto di un successivo acquisto, di utilizzare i punti per ottenere altri beni dall’assortimento del venditore, non costituisce un buono ai sensi dell’art. 30-bis della direttiva IVA n. 2006/112.
Riforma dei Commercialisti: punto di svolta nella storia della categoria
Con un comunicato stampa dell’11 settembre 2025, il CNDCEC ha evidenziato come l’approvazione della riforma dell’ordinamento professionale dei Commercialisti rappresenta un passaggio fondamentale che segna un punto di svolta nella storia della categoria, introducendo...