Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato le FAQ relativamente alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli – Regolamento delegato (UE) 2023/2429. In particolare i prodotti classificati come ortofrutticoli che sono stati sottoposti a operazioni che vanno oltre il grado di mondatura o che non sono intatti devono recare obbligatoriamente l’indicazione del Paese d’origine da cui provengono. È possibile utilizzare l’indicazione di origine semplificata (“UE”, “Non UE” e “UE e non UE”) per un miscuglio che, nel corso dell’anno, contiene prodotti ortofrutticoli il cui approvvigionamento avviene da diversi Paesi sia UE. L’origine dei prodotti ortofrutticoli va sempre indicata (in maniera completa o semplificata) e deve corrispondere a quella dei prodotti contenuti nella singola confezione.
Adeguati assetti organizzativi: in cosa consiste il business judgement rule
L'art. 2086 c.c. impone all'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, idonei a rilevare tempestivamente la crisi e a preservare la...


