Con determinazione n. 74240 del 29 gennaio 2026 l’Agenzia delle Dogane ha previsto che a decorrere dal 1° febbraio 2026, l’importo dell’imposta di consumo gravante sui prodotti da inalazione costituiti da sostanze liquide, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, è fissato in euro 0,172623 il millilitro per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina e euro 0,124672 il millilitro per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina e gli aromi.
La sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico.

