Con determinazione n. 74240 del 29 gennaio 2026 l’Agenzia delle Dogane ha previsto che a decorrere dal 1° febbraio 2026, l’importo dell’imposta di consumo gravante sui prodotti da inalazione costituiti da sostanze liquide, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, è fissato in euro 0,172623 il millilitro per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina e euro 0,124672 il millilitro per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina e gli aromi.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


