Con la decisione resa nella causa C-513/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che le spese sostenute per l’acquisto di beni e di servizi richiesti da una normativa nazionale per la fornitura di prestazioni sanitarie che non danno diritto a detrazione, ma altresì utilizzati per l’esercizio di prestazioni che danno diritto a detrazione, non costituiscono, in ragione di questo solo obbligo regolamentare, spese generali che danno diritto a una detrazione prorata.
Riciclaggio: ruolo centrale per abuso delle misure agevolative e distrazione di fondi pubblici
Con il quaderno antiriclaggio n. 34 riguardante le casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l’UIF ha raccolto una selezione di casi recenti e significativi, con l’obiettivo di rendere accessibili fenomeni complessi anche a un pubblico non...


