L’obbligo delle polizze catastrofali vale anche per gli stabilimenti balneari, per le attrezzature dei cantieri edili e per i bed & breakfast. Per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari a ripristinare l’area nella condizione precedente all’evento calamitoso. Per i fabbricati l’importo massimo assicurabile è dato dal valore di ricostruzione a nuovo, mentre per i macchinari vale il costo di rimpiazzo. Sono invece esclusi dalla copertura della polizza i danni causati da bombe d’acqua, eruzioni vulcaniche, bradisismo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi. Gli edifici in costruzione sono esentati dall’obbligo assicurativo.
Adeguati assetti organizzativi: in cosa consiste il business judgement rule
L'art. 2086 c.c. impone all'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, idonei a rilevare tempestivamente la crisi e a preservare la...


