L’obbligo delle polizze catastrofali vale anche per gli stabilimenti balneari, per le attrezzature dei cantieri edili e per i bed & breakfast. Per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari a ripristinare l’area nella condizione precedente all’evento calamitoso. Per i fabbricati l’importo massimo assicurabile è dato dal valore di ricostruzione a nuovo, mentre per i macchinari vale il costo di rimpiazzo. Sono invece esclusi dalla copertura della polizza i danni causati da bombe d’acqua, eruzioni vulcaniche, bradisismo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi. Gli edifici in costruzione sono esentati dall’obbligo assicurativo.
TUF: in GU l’adeguamento alle norme UE
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2026, il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 189 di recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle...


