La cessione di parti comuni condominiali (in particolare dell’alloggio ex portineria) è attività che si colloca in continuità con l’altrettanto ordinaria attività di locazione dei medesimi beni (con imputazione ai condomini dei redditi fondiari derivanti), rendendo fisiologica – almeno sul piano sistematico – la tassazione della plusvalenza in capo ai singoli partecipanti. Al tempo stesso l’evoluzione normativa dell’art. 67 TUIR e la giurisprudenza favorevole in materia di pertinenze e prima casa (come la sentenza CGT Venezia n. 560/2024, sulle agevolazioni under 36 estese anche alla quota dell’ex portineria) consentono di prospettare una lettura estensiva delle esenzioni, idonea a mitigare gli esiti impositivi nei casi in cui il bene comune sia effettivamente asservito all’abitazione principale.
Passaggi generazionali di partecipazioni: il vincolo quinquennale tra titolarità delle quote e controllo
Con la risposta a interpello n. 152 del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUSD richiede il mantenimento per cinque anni del controllo acquisito o integrato, non delle singole partecipazioni ricevute. La soluzione...


