Con la risposta a interpello n. 153 dell’11 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ipotesi di successiva rivendita dell’immobile acquisito in base ad una sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trova applicazione l’art. 67, comma 1, lettera b), TUIR riguardante la plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale di un immobile. In particolare, ai fini del computo del quinquennio occorre far riferimento alla data in cui è intervenuto il trasferimento a titolo oneroso dell’immobile.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


