Con la risposta a interpello n. 97 del 1° aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le società che operano nel settore della produzione di energia – prima di avviare l’attività tipica – pongono in essere una serie di attività preliminari astrattamente riconducibili alla fase di start up (quali, a titolo esemplificativo, la ricerca dei siti ove ubicare gli impianti, l’ottenimento di permessi/autorizzazioni, la progettazione e la costruzione degli impianti medesimi): per poter beneficiare della PEX il requisito della commercialità può ritenersi sussistente già nella fase di start up.
La sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico.

