Con la risposta a interpello n. 223 del 22 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riguardo alla disciplina del patent box, anche in assenza della registrazione presso la SIAE, la prova dell’esistenza del software, la sussistenza dei requisiti di tutela di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno, nonché la circostanza per cui la titolarità dei diritti esclusivi su di esso sia in capo al richiedente a titolo originario o derivativo possono risultare da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


