Nell’ambito delle operazioni relative al settore immobiliare, non è consentita un’ulteriore separazione di attività basata esclusivamente sul regime fiscale (di esenzione o di imponibilità) applicato alle cessioni o locazioni dei beni immobili classificabili sotto il (comune) profilo catastale degli immobili strumentali. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 23 del 13 gennaio 2023, con cui ha evidenziato che la cessione dell’immobile di natura strumentale , da assoggettare per volontà dell’acquirente al regime di esenzione IVA non potrà classificarsi, ai fini del calcolo del prorata di detraibilità, come attività occasionale rispetto all’ulteriore attività di locazione (imponibile) riferibile al medesimo FIA.
L’imposta di donazione in caso di riqualificazione del trust estero e/o della residenza del disponente
Le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione prevedono che, qualora il disponente del trust sia residente (fiscalmente) in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti...


