Nell’ambito delle operazioni relative al settore immobiliare, non è consentita un’ulteriore separazione di attività basata esclusivamente sul regime fiscale (di esenzione o di imponibilità) applicato alle cessioni o locazioni dei beni immobili classificabili sotto il (comune) profilo catastale degli immobili strumentali. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 23 del 13 gennaio 2023, con cui ha evidenziato che la cessione dell’immobile di natura strumentale , da assoggettare per volontà dell’acquirente al regime di esenzione IVA non potrà classificarsi, ai fini del calcolo del prorata di detraibilità, come attività occasionale rispetto all’ulteriore attività di locazione (imponibile) riferibile al medesimo FIA.
Sistema di schermatura protettiva contro le radiazioni: soggetto ad IVA al 22%
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 306 del 5 dicembre 2025, ha ribadito che l’articolo 124 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto un’aliquota IVA agevolata al 5% esclusivamente per i beni tassativamente indicati dalla norma e dai successivi...


