L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato le modalità operative per adempiere agli obblighi informativi previsti dall’art. 1 del D.L. 33/2026 in materia di carburanti. Le società petrolifere e i soggetti che riforniscono la rete di distribuzione devono pubblicare e trasmettere quotidianamente i prezzi consigliati o previsti per benzina, gasolio, GPL, metano e, su base volontaria, carburanti speciali. L’obbligo riguarda la modalità self, o il servito se il self non è disponibile. I dati devono essere inviati in formato Excel al Garante dei prezzi e all’AGCM, includendo id impianto, data, carburante, prezzo e modalità di vendita. I prezzi devono essere anche pubblicati sui siti aziendali tramite un codice impianto anonimizzato. È inoltre richiesta una scheda anagrafica degli impianti, da aggiornare in caso di variazioni. Le nuove procedure devono essere adottate entro tre giorni dalla pubblicazione della comunicazione.
Stallo societario del CdM: quali sono le clausole statutarie per superarlo
Lo studio notarile n. 126/2025 recentemente approvato dalla Commissione studi d’impresa del Consiglio Nazionale del Notariato ha analizzato i risvolti degli stalli decisionali nell’organo amministrativo e le possibili clausole per la risoluzione degli stessi. La...


