Il regolamento delegato (UE) 2026/1167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L del 3 settembre 2026, chiarisce in modo organico i requisiti sul rischio operativo previsti dal CRR, definendo struttura, contenuto e criteri di calcolo dell’indicatore di attività, «variabile proxy del rischio operativo basata sul bilancio». Le componenti dell’indicatore devono riflettere le norme internazionali: interessi, leasing e dividendi includono ricavi e costi da contratti di leasing secondo IFRS 16; la componente servizi ricomprende ricavi e spese da consulenze, servizi finanziari ed esternalizzazioni; le altre spese operative devono includere tutti gli impatti degli eventi di rischio operativo. Il regolamento disciplina inoltre la componente finanziaria e l’uso del metodo dei limiti prudenziali, nonché le rettifiche in caso di fusioni, acquisizioni e cessioni. Per gli enti con indicatore ≥750 milioni di euro è introdotta una tassonomia del rischio operativo articolata in tipi di evento e categorie di dettaglio, con attributi aggiuntivi per garantire coerenza, comparabilità e vigilanza efficace.
DURC e composizione negoziata: quando i debiti contributivi non bloccano il rilascio
Un tema centrale per le imprese in crisi è il rilascio del DURC durante la composizione negoziata. A questo proposito l'ordinanza del Tribunale di La Spezia del 27 luglio 2026 ha chiarito che pur escludendo che la composizione negoziata determini una sospensione...


