Con la risposta a interpello n. 263/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione al nuovo regime impatriati, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, riconoscendone la spettanza anche nelle ipotesi in cui sia ravvisabile la ”continuità” formale e sostanziale tra l’attività lavorativa svolta in Italia dopo il trasferimento della residenza fiscale nel nostro Paese ed una precedente posizione lavorativa ricoperta in Italia prima dell’espatrio, a patto che sia rispettato il periodo rafforzato di pregressa residenza all’estero.
Violazioni disciplinari dei lavoratori: come gestirle per evitare rischi e sanzioni
Per il datore di lavoro le violazioni disciplinari sono uno degli ambiti più delicati del rapporto di lavoro subordinato. La gestione richiede un approccio organizzato, fondato su procedure interne chiare e su una valutazione delle possibili conseguenze giuridiche per...