L’obbligo della ritenuta sulle provvigioni corrisposte ad agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere, originariamente previsto dal 1° marzo 2026, è stato prorogato al 1° maggio 2026 dal D.L. n. 38/2026. Da tale data, quindi, le imprese che corrispondono provvigioni a tali soggetti sono obbligate a operare una ritenuta d’acconto ai fini delle imposte sul reddito. La legge di conversione del decreto fiscale ha però introdotto alcune limitazioni al nuovo obbligo di ritenuta. Quali?
Aree di Delega del CNDCEC: pronta la procedura informatizzata della presentazione delle candidature
In tema di presentazione delle candidature per Aree di Delega del CNDCEC, con l’informativa del 7 settembre 2026 è stata individuata la procedura informatizzata. Ciascun Ordine territoriale dovrà individuare un proprio referente (operatore di Segreteria oppure...


