L’obbligo della ritenuta sulle provvigioni corrisposte ad agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere, originariamente previsto dal 1° marzo 2026, è stato prorogato al 1° maggio 2026 dal D.L. n. 38/2026. Da tale data, quindi, le imprese che corrispondono provvigioni a tali soggetti sono obbligate a operare una ritenuta d’acconto ai fini delle imposte sul reddito. La legge di conversione del decreto fiscale ha però introdotto alcune limitazioni al nuovo obbligo di ritenuta. Quali?
La sanzionabilità in concorso del consulente tributario
Il documento AIDC LAB n. 2/2026 esamina un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito applicativo del concorso del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, alla luce di recenti pronunce della Cassazione che attribuiscono rilevanza sanzionatoria...


