La Corte, nella sentenza del 26 giugno 2025 alla causa C-618/23, precisa che tisane medicinali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che devono essere considerate medicinali vegetali tradizionali, non possono essere commercializzate, in linea di principio, con il logo bio. l’autorità competente può, nell’ambito di una procedura di autorizzazione all’immissione in commercio, constatare che sostanze attive aventi proprietà curative o profilattiche derivanti da una produzione di agricoltura biologica hanno un effetto benefico sulle caratteristiche terapeutiche di un medicinale. In tal caso, l’autorità può approvare tale indicazione sull’imballaggio del medicinale.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...


