La Corte, nella sentenza del 26 giugno 2025 alla causa C-618/23, precisa che tisane medicinali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che devono essere considerate medicinali vegetali tradizionali, non possono essere commercializzate, in linea di principio, con il logo bio. l’autorità competente può, nell’ambito di una procedura di autorizzazione all’immissione in commercio, constatare che sostanze attive aventi proprietà curative o profilattiche derivanti da una produzione di agricoltura biologica hanno un effetto benefico sulle caratteristiche terapeutiche di un medicinale. In tal caso, l’autorità può approvare tale indicazione sull’imballaggio del medicinale.
Enti bancari: l’UE aggiorna modelli e dati per l’analisi prudenziale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea Serie L del 12 agosto 2026, aggiorna le norme tecniche di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per le comunicazioni previste dall’articolo 78,...


