L’Avvocato della Corte di Giustizia UE nelle sue conclusioni del 27 novembre 2025 alla causa C-412/24 ha chiarito che l’inserimento, all’interno di un marchio, di un anno che il pubblico potrebbe interpretare come quello di fondazione dell’impresa titolare, anche se in realtà non corrisponde al vero, non comporta automaticamente la nullità del marchio. In altre parole, il semplice fatto che un marchio riporti un anno “suggestivo” o “apparente” non basta, da solo, a renderlo ingannevole o illegittimo. Perché un marchio possa essere dichiarato nullo ai sensi della direttiva, è necessario che esso sia effettivamente idoneo a trarre in inganno i consumatori su una caratteristica concreta e rilevante dei prodotti o dei servizi contraddistinti. Inoltre, tale caratteristica deve essere descritta dal marchio in modo sufficientemente preciso, così da poter incidere sulla percezione del pubblico.
IA: pubblicati gli obblighi di trasparenza, gli orientamenti UE e il codice di buone pratiche
Gli orientamenti della Commissione europea del 20 luglio 2026 chiariscono come fornitori e deployer di sistemi di IA devono applicare gli obblighi di trasparenza dell’AI Act, in vigore dal 2 agosto 2026. Le linee guida definiscono quando informare gli utenti...


