Con la sentenza del 3 settembre 2026 alla causa c-60/25 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato che la decisione mediante la quale la Commissione europea ha accertato l’esistenza di un’intesa vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ed ha constatato la manipolazione di un tasso d’interesse di riferimento su un mercato specifico non comporta la nullità automatica delle clausole che rinviano all’Euribor nei contratti di mutuo e che il giudice nazionale deve considerarla solo entro i confini dell’infrazione accertata. Se la clausola non è parte dell’intesa e il contratto non è stato stipulato per darle attuazione, non può essere dichiarata invalida sulla base della decisione antitrust.
Comunicazioni elettroniche: i criteri UE per valutare le norme sulla conservazione dei dati
Nelle conclusioni del 3 settembre 2026, nella causa C‑661/24, l’avvocato generale chiarisce i criteri per valutare la compatibilità delle normative nazionali sulla conservazione dei dati delle comunicazioni elettroniche con il diritto dell’Unione. Ricorda che la...


