Il regolamento delegato (UE) 2026/1119, pubblicato nella GUUE del 1° settembre 2026, integra il regolamento (UE) 2024/3005 precisando le informazioni che i soggetti richiedenti devono includere nelle domande di autorizzazione o riconoscimento come fornitori di rating ESG. Il provvedimento stabilisce che le domande presentate all’ESMA devono contenere, oltre ai dati previsti dall’allegato I del regolamento base, le informazioni aggiuntive degli allegati II, IV e V, a seconda che si tratti di autorizzazione ordinaria, avallo o richiesta di fornire indici di riferimento. Ogni documento deve essere identificato con un numero di riferimento unico e le informazioni devono essere fornite in formato leggibile meccanicamente, garantendo accessibilità e integrità nel tempo. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione dell’alta dirigenza che attesti completezza e correttezza dei dati forniti.
Acciaio: stabilito il tipo di documentazione che dimostri il Paese di «fusione e colata»
L’atto di esecuzione che la Commissione Europea ha adottato il 31 agosto 2026, definisce la documentazione che gli importatori devono presentare per comprovare il Paese di fusione e colata delle 26 categorie di prodotti siderurgici soggette al regolamento UE...


