Con le conclusioni del 4 settembre 2025 rese nella causa C‑121/24, l’Avvocato Generale UE ha chiarito che l’art. 205 della direttiva n. 2006/112 deve essere interpretato nel senso che non consente una traslazione del debito di imposta in capo ad un terzo, bensì soltanto l’imposizione di una responsabilità accessoria rispetto ad un debito tributario non ancora estinto di un debitore d’imposta (ancora) esistente. L’accertamento di un debito a titolo di responsabilità per debito altrui dopo la conclusione della procedura di insolvenza e dopo l’estinzione del soggetto passivo non trova dunque una copertura nell’art. 205 della direttiva IVA.
Maltempo: sospesi adempimenti e versamenti tributari, slitta anche la rottamazione quinquies
Dal punto di vista fiscale sono diverse le misure introdotte nel decreto Maltempo (D.L. n. 25 del 2026, pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2026) per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026,...


