Con le conclusioni del 4 settembre 2025 rese nella causa C‑121/24, l’Avvocato Generale UE ha chiarito che l’art. 205 della direttiva n. 2006/112 deve essere interpretato nel senso che non consente una traslazione del debito di imposta in capo ad un terzo, bensì soltanto l’imposizione di una responsabilità accessoria rispetto ad un debito tributario non ancora estinto di un debitore d’imposta (ancora) esistente. L’accertamento di un debito a titolo di responsabilità per debito altrui dopo la conclusione della procedura di insolvenza e dopo l’estinzione del soggetto passivo non trova dunque una copertura nell’art. 205 della direttiva IVA.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


