In applicazione del principio di onnicomprensività, introdotto dalla riforma IRPEF-IRES anche per gli esercenti arti e professioni, l’indennità di maternità percepita dal professionista rileva ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo. Il legislatore ha previsto la necessità che la somma percepita dal professionista (nel caso, l’indennità di maternità) si ponga “in relazione all’attività artistica o professionale esercitata”. È di tutta evidenza che intanto il professionista ha maturato il diritto a fruire dell’indennità in quanto risulta iscritto alla cassa di previdenza e ha assolto l’obbligo di contribuzione.
IVA non dovuta: chiarimenti sull’eventuale restituzione
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 50 del 3 ottobre 2025, ha chiarito che, se a seguito dell’attività di controllo da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate il rapporto contrattuale tra le parti venga riqualificato da contratto d’appalto di servizi a...