L’azione di responsabilità per danno erariale svolta nei confronti del contribuente al quale è contestata l’indebita fruizione di un credito d’imposta è da ritenersi inammissibile, per difetto di (legittimazione) attribuzione della Procura della Corte dei Conti. Infatti, il recupero del credito d’imposta è oggetto di attribuzione esclusiva dell’Agenzia delle Entrate; in ogni caso, il danno erariale risarcibile non è costituito dal credito indebitamente utilizzato, ma dallo specifico pregiudizio subito dall’Erario in conseguenza dell’evasione del tributo o dell’indebita compensazione del credito; infine, tale azione di responsabilità, se avente come petitum il recupero del credito, finirebbe per esporre il contribuente ad effetti nella sostanza sanzionatori, incompatibili col principio di proporzionalità.
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


