Quando avviano un controllo diverso da quelli ex articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, che tipicamente prende le mosse dalla notifica di un questionario e si conclude con un atto di recupero del credito emesso ai sensi dell’art. 38-bis, D.P.R. n. 600/1973, le Direzioni competenti dell’Agenzia delle Entrate sono solite ritenere applicabile il termine di decadenza lungo e irrogare la sanzione più severa, reputando che tale tipo di controllo porti sempre a un sindacato di inesistenza del credito tributario. AIDC LAB, con il documento n. 4 del 29 luglio 2025, approfondisce questo tema e propone una bozza da utilizzare in sede di impugnazione, per contestare tali assunti nei molti casi in cui sia erronea la qualifica di credito inesistente.
Costituzione di diritto di usufrutto con donazione: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 130 del 25 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il termine ''trasferimento'', usato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto a un altro della proprietà di beni immobili...

