Quando avviano un controllo diverso da quelli ex articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, che tipicamente prende le mosse dalla notifica di un questionario e si conclude con un atto di recupero del credito emesso ai sensi dell’art. 38-bis, D.P.R. n. 600/1973, le Direzioni competenti dell’Agenzia delle Entrate sono solite ritenere applicabile il termine di decadenza lungo e irrogare la sanzione più severa, reputando che tale tipo di controllo porti sempre a un sindacato di inesistenza del credito tributario. AIDC LAB, con il documento n. 4 del 29 luglio 2025, approfondisce questo tema e propone una bozza da utilizzare in sede di impugnazione, per contestare tali assunti nei molti casi in cui sia erronea la qualifica di credito inesistente.
Dichiarazioni fiscali trasmesse telematicamente e scartate: arriva lo scudo contro le sanzioni
Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2025, che introduce misure di semplificazione per le imprese contiene una norma di salvaguardia per le violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni. L’intervento interessa...