L’esistenza del credito tra forma e sostanza

da | 5 Ago 2025 | Ipsoa - Fisco

Quando avviano un controllo diverso da quelli ex articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, che tipicamente prende le mosse dalla notifica di un questionario e si conclude con un atto di recupero del credito emesso ai sensi dell’art. 38-bis, D.P.R. n. 600/1973, le Direzioni competenti dell’Agenzia delle Entrate sono solite ritenere applicabile il termine di decadenza lungo e irrogare la sanzione più severa, reputando che tale tipo di controllo porti sempre a un sindacato di inesistenza del credito tributario. AIDC LAB, con il documento n. 4 del 29 luglio 2025, approfondisce questo tema e propone una bozza da utilizzare in sede di impugnazione, per contestare tali assunti nei molti casi in cui sia erronea la qualifica di credito inesistente.

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