Ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 6 luglio 2023. Ad oggi le modalità di tassazione del legato di genere possono risultare in violazione del principio di giusta imposizione. Poiché il TUS dispone espressamente che il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato “al netto dei legati”, secondo l’Agenzia è coerente determinare l’eredità o le quote ereditarie al netto dei legati, indipendentemente dalla tipologia degli stessi.
Dividendi di fonte italiana percepiti da residenti in Giappone: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 203 del 6 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con riferimento al trattamento fiscale di dividendi di fonte italiana percepiti da soggetti residenti in Giappone, in determinate ipotesi, sussiste la potestà impositiva...