Ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 6 luglio 2023. Ad oggi le modalità di tassazione del legato di genere possono risultare in violazione del principio di giusta imposizione. Poiché il TUS dispone espressamente che il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato “al netto dei legati”, secondo l’Agenzia è coerente determinare l’eredità o le quote ereditarie al netto dei legati, indipendentemente dalla tipologia degli stessi.
Accise: aggiornate le destinazioni d’uso per energia elettrica e gas naturale
Con la circolare n. 6/D del 20 febbraio 2026, l’Agenzia delle Dogane ha aggiornato le destinazioni d’uso relative ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale. La presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 26-ter, comma 11, e all’art. 55, comma 13, del...


