Non è ammissibile una normativa nazionale che autorizza regioni o comunità autonome a fissare aliquote di accisa diverse per il medesimo prodotto e il medesimo uso a seconda del territorio in cui il prodotto è consumato, al di fuori dei casi previsti a tal fine. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE con la sentenza 30 maggio 2024, C-743/22, con cui ha specificato che per poter essere considerata perseguire una finalità specifica, un’imposta il cui gettito sia stato destinato a un determinato scopo deve, di per se stessa, mirare a garantire la realizzazione della finalità specifica invocate.
Taglio accise e Transizione 5.0: le novità in G.U.
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2026 è stato pubblicato il DL recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonche' in favore delle imprese. Il provvedimento interviene sulle misure in materia di...


