Con la risoluzione n. 8 del 23 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti che dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 hanno trasferito la residenza in Italia possono, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d’imposta, al pari dei lavoratori che si sono trasferiti in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020, indipendentemente dalla mancata emanazione del decreto ministeriale (e dalla conseguente mancata attivazione del Fondo Controesodo).
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


