L’atto di contestazione delle sanzioni deve essere preceduto dallo schema di atto?
da | 25 Ott 2024 | Ipsoa - Fisco
L’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, nel prescrivere che “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria” debbano essere “preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”, appare applicabile anche agli atti del procedimento sanzionatorio ordinario. Per tali provvedimenti, infatti, l’attuale sistema prevede già un contraddittorio, che è preventivo, però, rispetto al solo atto di irrogazione sanzioni, ma successivo alla notifica dell’atto di contestazione, e non garantisce il diritto di accesso al materiale probatorio raccolto dall’Amministrazione finanziaria, introdotto nel nostro sistema solo a seguito dell’art. 6-bis. Se gli atti di contestazione non verranno preceduti dalla comunicazione dello schema di atto, inoltre, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 e contestate seguendo il procedimento ordinario risulteranno (iniquamente) inapplicabili le nuove riduzioni delle sanzioni da ravvedimento operoso, che sono state calibrate a seconda che il contribuente abbia ricevuto o meno la comunicazione dello schema di atto.