L’attività di aggiornamento dei codici Ateco facente capo all’Istat non può avere nessuna efficacia modificativa dell’oggetto della professione di dottore commercialista e di esperto contabile (così come delle altre professioni), essendo necessarie a tal fine disposizioni normative di rango primario espressamente rivolte alla modifica dell’ordinamento professionale, la cui emanazione non è annoverabile, pacificamente, tra le prerogative riconosciute dalla legge all’Istat. Lo ha chiarito il CNDCEC con dei pronto ordini del 21 novembre 2022.
Riduzione dei termini di accertamento: incertezze sulla cumulabilità dei differenti regimi premiali
Allo stato attuale, diverse disposizioni consentono ai contribuenti, in presenza dei relativi requisiti e/o nel caso in cui adempiano alle rispettive previsioni di legge, di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento. La compresenza di queste misure...


