Con la sentenza resa nella causa T-643/24 il Tribunale dell’UE ha chiarito che i titolari di diritti connessi realizzano una prestazione di Servizi a titolo oneroso quanto le loro protette sono oggetto di una comunicazione al pubblico da parte di un utilizzatore che non dispone di una licenza a tal fine, nonostante la circostanza che, da un lato, essi non possano opporsi a detta comunicazione e, dall’altro, la loro remunerazione risulti dalla legge nazionale nnché dalle disposizioni regolamentari alle quali tale legge rinvia.
Commercialisti: autovalutazione del rischio entro il 27 maggio 2026 con i nuovi modelli
Secondo quanto previsto dalla Regola Tecnica n. 1, entro il 27 maggio 2026 ciascun professionista deve provvedere all’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio cui è esposto il proprio studio professionale. A tal fine, potrà utilizzare il modello AV.0 -...


