La canoa, il kayak e il raft sono escluse dal trattamento agevolato ai fini IVA previsto per le prestazioni aventi ad oggetto il servizio di trasporto di persone. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 46 del 21 febbraio 2024: la canoa, il kayak e il raft costituiscono particolari tipi di imbarcazioni che per la loro struttura prevedono una partecipazione attiva del cliente che guida o contribuisce alla guida del mezzo e pertanto non è semplicemente trasportato su acqua, ma vive una vera e propria esperienza escursionistica a carattere sportivo/turistico.
La sanzionabilità in concorso del consulente tributario
Il documento AIDC LAB n. 2/2026 esamina un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito applicativo del concorso del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, alla luce di recenti pronunce della Cassazione che attribuiscono rilevanza sanzionatoria...


