La canoa, il kayak e il raft sono escluse dal trattamento agevolato ai fini IVA previsto per le prestazioni aventi ad oggetto il servizio di trasporto di persone. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 46 del 21 febbraio 2024: la canoa, il kayak e il raft costituiscono particolari tipi di imbarcazioni che per la loro struttura prevedono una partecipazione attiva del cliente che guida o contribuisce alla guida del mezzo e pertanto non è semplicemente trasportato su acqua, ma vive una vera e propria esperienza escursionistica a carattere sportivo/turistico.
Sistema di schermatura protettiva contro le radiazioni: soggetto ad IVA al 22%
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 306 del 5 dicembre 2025, ha ribadito che l’articolo 124 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto un’aliquota IVA agevolata al 5% esclusivamente per i beni tassativamente indicati dalla norma e dai successivi...


