Con il messaggio n. 1129 del 2026, l’INPS interviene in materia di accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL, fornendo un chiarimento di rilievo sul requisito dell’iscrizione alla Gestione separata. In particolare, l’Istituto precisa che la mancata formalizzazione dell’iscrizione, pur restando un adempimento dovuto ai sensi dell’art. 2 della legge n. 335/1995, non preclude la liquidazione delle prestazioni qualora risulti comunque assolto l’obbligo contributivo. La posizione dell’INPS segna un significativo temperamento del requisito formale, valorizzando il dato sostanziale della contribuzione e garantendo una più ampia tutela dei destinatari delle prestazioni.
Riscossione dei contributi agli Enti bilaterali: nuove istruzioni operative
Nella circolare n. 37 del 2026 l’INPS fornisce le istruzioni operative per l’estensione del nuovo schema convenzionale, adottato con determinazione commissariale n. 71/2023, agli Enti bilaterali, Fondi e Casse già convenzionati. Il documento disciplina in modo...


