La cessione dopo il quinquennio dalla data di acquisto dell’immobile non determina l’emersione di una plusvalenza se effettuata in qualità di persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 560 del 18 novembre 2022, con cui ha specificato che in caso di beni immobili diversi dalle aree edificabili, l’imponibilità della plusvalenza è condizionata al fatto che la cessione intervenga entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione del cespite, salve alcune particolari eccezioni. La ratio della norma è quella di assoggettare a tassazione i guadagni derivanti dalle cessioni di beni immobili posti in essere con finalità speculative.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


