Le indennità di soggiorno pagate al dipendente distaccato laddove siano totalmente a carico di un’amministrazione pubblica italiana e non incidano in alcun modo sul bilancio dell’Unione, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 559 del 18 novembre 2022, con cui ha specificato che in assenza di una specifica disposizione internazionale che limiti la potestà impositiva dei singoli Stati membri sugli emolumenti erogati agli END senza alcun contributo da parte della Commissione europea, le indennità di soggiorno in esame debbano essere assoggettate ad imposizione nel nostro Paese ai sensi della vigente normativa italiana.
Commercialisti: autovalutazione del rischio entro il 27 maggio 2026 con i nuovi modelli
Secondo quanto previsto dalla Regola Tecnica n. 1, entro il 27 maggio 2026 ciascun professionista deve provvedere all’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio cui è esposto il proprio studio professionale. A tal fine, potrà utilizzare il modello AV.0 -...


