Le indennità di soggiorno pagate al dipendente distaccato laddove siano totalmente a carico di un’amministrazione pubblica italiana e non incidano in alcun modo sul bilancio dell’Unione, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 559 del 18 novembre 2022, con cui ha specificato che in assenza di una specifica disposizione internazionale che limiti la potestà impositiva dei singoli Stati membri sugli emolumenti erogati agli END senza alcun contributo da parte della Commissione europea, le indennità di soggiorno in esame debbano essere assoggettate ad imposizione nel nostro Paese ai sensi della vigente normativa italiana.
DTA: rinvio parziale della deduzione per gli intermediari finanziari
Il disegno di legge di Bilancio 2026 prevede il differimento parziale delle deduzioni per l’anno d’imposta 2027 relative a svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 dagli intermediari finanziari. Tale misura, valida...


