In tema di iperammortamento, gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 rientrano nella normativa precedente, oggetto di proroga nella legge di bilancio 2018 e, di conseguenza, oltre ad essere agevolabili nella misura del 150 per cento, non rientrano nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione applicabili ai sensi della nuova normativa (dal 170 allo 0 per cento). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 21 del 13 gennaio 2023..
Pensione tedesca: imponibile solo sulla quota tassabile in Germania
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 164/2026, conferma che le pensioni tedesche percepite da cittadini italiani residenti in Italia sono imponibili esclusivamente nel nostro Paese, ma solo per la quota che risulterebbe tassabile in Germania. Tale...


