Per investimenti in start-up innovative superiori a 100.000 euro, il contribuente può fruire della detrazione pari al 50% della somma investita fino all’importo massimo di 100.000 euro stabilito dall’art. 29-bis, D.L. n. 179/2012 oppure, in alternativa, la detrazione pari al 30% sulla somma complessivamente investita, entro l’importo massimo stabilito dall’art. 29 dello stesso decreto, pari ad un 1 milione di euro. Il chiarimento è arrivato nel corso del question time, in risposta all’interrogazione n. 5-04587.
I contributi Covid sono proventi esenti
Qual è la corretta qualificazione giuridica dei contributi concessi alle imprese durante la pandemia da Covid-19 ai fini delle imposte sui redditi? Secondo l’Agenzia delle Entrate si tratta di “proventi esenti” e come tali rilevanti ai fini della rettifica...


