Con la sentenza resa nella causa T‑167/25 il 29 gennaio 2026 il Tribunale dell’UE ha evidenziato che il codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un operatore di aggiungere, in una dichiarazione in dogana presentata precedentemente, il numero di un contingente tariffario specifico per sostituire, in tale dichiarazione, un’aliquota preferenziale all’aliquota erga omnes inizialmente richiesta.
Finanziamento per distribuzione di dividendi: quali implicazioni fiscali?
Sempre più di frequente alcune società ricorrono al debito per finanziare la distribuzione di riserve di utili e/o capitali nel tentativo di preservare il bilanciamento tra capitale e indebitamento. Si tratta di operazioni per cui risulterà sempre necessaria una...


