L’avvocato generale della Corte di Giustizia UE, nelle conclusioni del 4 giugno 2026 nella Causa C-41/25, afferma che il quadro normativo dell’Unione in materia di procedure di insolvenza implica una rinuncia alla possibilità per gli Stati membri di invocare l’immunità di giurisdizione quando vengono convenuti davanti ai giudici dello Stato in cui la procedura è stata aperta. L’azione revocatoria proposta dall’amministratore giudiziario rientra pienamente nell’ambito di tale disciplina, anche se diretta contro l’amministrazione fiscale di un altro Stato membro. Secondo l’avvocato generale, il diritto dell’Unione può prevedere una rinuncia, anche implicita, all’immunità statale quando ciò risulta dalla struttura e dalla finalità dell’atto. Consentire a uno Stato di opporre l’immunità comprometterebbe l’efficacia delle procedure di insolvenza, creerebbe disparità tra creditori e priverebbe l’amministratore giudiziario di un ricorso effettivo. Tale rinuncia è inoltre coerente con i principi dell’ordinamento dell’Unione, fondati sulla cooperazione leale, sull’uguaglianza tra Stati membri e sull’accettazione della giurisdizione reciproca nelle controversie transfrontaliere.
Marchi: stop all’uso politico dei segni notori senza giustificazione
Nella sentenza dell’8 settembre 2026 alla causa C-298/23 la Corte di giustizia UE rileva che, per determinare se detto l’uso dei marchi notori IKEA da parte di un partito politico che ha presentato pubblicamente un programma concernente la riforma della politica di...


