Con la risposta a interpello n. 272 del 27 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che anche le ”prestazioni svolte in sede elettorale”, non possono essere ricondotte all’alveo delle prestazioni di lavoro straordinario degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN. L’imposta sostitutiva del 5 per cento prevista dall’articolo 1, comma 354, della legge n. 207 del 2024, non si applica ai compensi erogati per le ”ore di pronta disponibilità” e per le ”prestazioni svolte in sede elettorale”.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


