Con la risposta a interpello n. 272 del 27 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che anche le ”prestazioni svolte in sede elettorale”, non possono essere ricondotte all’alveo delle prestazioni di lavoro straordinario degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN. L’imposta sostitutiva del 5 per cento prevista dall’articolo 1, comma 354, della legge n. 207 del 2024, non si applica ai compensi erogati per le ”ore di pronta disponibilità” e per le ”prestazioni svolte in sede elettorale”.
Autovalutazione dei rischi di riciclaggio: le raccomandazioni della Banca d’Italia
Con un documento pubblicato sul proprio portale, Banca d’Italia ha condiviso i principali risultati dell’indagine tematica sul processo di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo su un campione di intermediari operanti in diversi...


