Con la risposta a interpello n. 16 del 22 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non sono soggetti all’imposta di successione i trasferimenti ”mortis causa” a favore di enti pubblici, fondazioni e associazioni istituiti in uno Stato UE o SEE in quanto automaticamente equiparati a quelli italiani, mentre per gli enti pubblici, le fondazioni e associazioni istituiti in tutti gli altri Stati l’equiparazione è subordinata alla condizione di reciprocità.
Codice doganale dell’UE: effetto retroattivo per la decisione in materia di informazioni tariffarie vincolanti
Con le conclusioni generali del 22 gennaio 2026 rese nella causa T‑150/25 l’Avvocato Generale ha evidenziato che il codice doganale dell’Unione non osta a una disposizione nazionale, ai sensi della quale la decisione su un ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 44,...


