Con le conclusioni generali del 22 gennaio 2026 rese nella causa T‑150/25 l’Avvocato Generale ha evidenziato che il codice doganale dell’Unione non osta a una disposizione nazionale, ai sensi della quale la decisione su un ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, di detto regolamento, avverso una decisione in materia di informazioni tariffarie vincolanti emessa ai sensi dell’articolo 33 dello stesso regolamento, ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di emissione di tale decisione da parte delle autorità doganali.
Titolare effettivo con accesso graduato e proporzionato
Secondo la Banca d’Italia, che ha pubblicato una memoria per le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, lo schema di decreto legislativo recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) n. 2024/1640 consolida un modello di...


