Con le conclusioni generali del 22 gennaio 2026 rese nella causa T‑150/25 l’Avvocato Generale ha evidenziato che il codice doganale dell’Unione non osta a una disposizione nazionale, ai sensi della quale la decisione su un ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, di detto regolamento, avverso una decisione in materia di informazioni tariffarie vincolanti emessa ai sensi dell’articolo 33 dello stesso regolamento, ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di emissione di tale decisione da parte delle autorità doganali.
Aree di Delega del CNDCEC: pronta la procedura informatizzata della presentazione delle candidature
In tema di presentazione delle candidature per Aree di Delega del CNDCEC, con l’informativa del 7 settembre 2026 è stata individuata la procedura informatizzata. Ciascun Ordine territoriale dovrà individuare un proprio referente (operatore di Segreteria oppure...


