Con la risposta a interpello n. 267 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’istanza di modifica del nome o del cognome, rientrando tra quelle tendenti a ottenere un provvedimento amministrativo, è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo fin dall’origine. Questo anche se presentata agli uffici diplomatici e consolari che fanno solo da tramite per veicolare la richiesta agli organi competenti a riceverla, al fine dell’emanazione del provvedimento e degli atti conseguenti che, a loro volta, saranno assoggettati a bollo ai sensi dell’art. 4 della Tariffa.
IVA: chiarimenti sulla nozione di soggetto passivo
Con le conclusioni del 22 ottobre 2025 rese nella causa T-575/24, l’Avvocato Generale UE ha chiarito che non è ammissibile una normativa per cui i servizi forniti da un’associazione ai suoi membri, dietro corrispettivo, sono considerati operazioni interne, cosicché...


