Con la risposta a interpello n. 267 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’istanza di modifica del nome o del cognome, rientrando tra quelle tendenti a ottenere un provvedimento amministrativo, è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo fin dall’origine. Questo anche se presentata agli uffici diplomatici e consolari che fanno solo da tramite per veicolare la richiesta agli organi competenti a riceverla, al fine dell’emanazione del provvedimento e degli atti conseguenti che, a loro volta, saranno assoggettati a bollo ai sensi dell’art. 4 della Tariffa.
Commercialisti: servono chiarimenti per accedere alla piattaforma SIISL
Con una missiva dell’8 giugno 2026 il CNDCEC ha chiesto alla Ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone un chiarimento ufficiale sulle modalità con cui i commercialisti possono accedere alla piattaforma SIISL. Inoltre, il CNDCEC ha chiesto che sia...


