Con la risposta a interpello n. 286 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che gli enti e le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia. Le società non residenti, infatti, seppur ricomprese, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti indicati al primo comma dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, in linea di principio, ne sono oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato. In presenza di una stabile organizzazione operante in Italia, il soggetto estero è già rappresentato fiscalmente nel territorio direttamente dalla stabile.
Passaggi generazionali di partecipazioni: il vincolo quinquennale tra titolarità delle quote e controllo
Con la risposta a interpello n. 152 del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUSD richiede il mantenimento per cinque anni del controllo acquisito o integrato, non delle singole partecipazioni ricevute. La soluzione...


