Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi sia nel caso in cui il riaddebito sia effettuato nei confronti tanto di un esercente arte e professione quanto di un esercente attività di impresa, sia che l’esercizio dell’attività avvenga in forma individuale, sia collettiva. È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate.
Rinvio pregiudiziale al giudice europeo: diniego da motivare adeguatamente
La sentenza C-767/23 della Corte di Giustizia UE rafforza in modo significativo l’obbligo motivazionale in caso di diniego di rinvio pregiudiziale: nel rifiutare il rinvio, il giudice nazionale di ultima istanza deve fornire una motivazione specifica, concreta e...


